NUOVO APE IN VIGORE DAL 29 GIUGNO 2016: ECCO LE NOVITÀ.


A seguito dell’avvenuta pubblicazione nel mese di marzo 2016 della nuova versione della norma UNI 10349:2016, della revisione della parte 4 e delle nuove parti 5 e 6 della UNI/TS 11300, è stato completato il quadro di riferimento per la normativa tecnica su cui basarsi per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica.

A partire dal 29 giugno 2016, data di entrata in vigore delle prescrizioni contenute nelle UNI e UNI/TS citate, il nuovo APE è cambiato.

 

Vengono nel seguito riportati i principali cambiamenti che riguardano tutti i certificatori energetici.

I nuovi contenuti della UNI 10349:2016

La norma sostituisce la versione precedente e sostituisce per la parte 1, la UNI/TR 11328-1:2009. La parte 1 contiene i dati climatici aggiornati delle province sui quali basare i calcoli per le prestazioni energetiche degli edifici (determinazione dei fabbisogni per il raffrescamento e per il riscaldamento).

 

La parte 2 contiene i dati climatici limite per il progetto suggeriti per il dimensionamento degli impianti di riscaldamento invernale e di raffrescamento estivo degli edifici. La parte 3 fornisce gradi giorno ed altri indici sintetici: severità climatica del territorio, differenze cumulate di umidità massima, radiazione solare cumulata sul piano orizzontale. E’ inoltre presente la zonizzazione climatica estiva del territorio nazionale per il calcolo della stima del fabbisogno energetico ai fini del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici.

I nuovi contenuti della UNI/TS 11300 (parti 4, 5 e 6)

La parte 4 riguarda il calcolo del fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria quando sono presenti sottosistemi di generazione che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione dei fossili considerati nella parte 2.

Nella parte 5 sono esplicitati i metodi di calcolo per la valutazione della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili (cogenerazione, ecc…) e per il calcolo del fabbisogno di energia primaria degli edifici sulla base del bilancio tra quota importata e quota esportata di energia rinnovabile.

Nella parte 6 la norma interviene direttamene sul certificatore energetico per la redazione del nuovo APE. Con l’entrata in vigore di questa norma è necessario stimare anche i consumi derivanti dagli impianti per il trasporto di persone o cose, per le categorie di edifici dove la stima è prevista.

 

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